I RESPONSABILI
Il processo di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali inizia con il decreto Bersani nel 2006, che consentì una quota di aperture domenicali pari al 50% delle domeniche dell’anno oltre a tutte quelle del periodo “natalizio” (1 dicembre – 7 gennaio). Nel 2008 Uiltucs – UIL e Fisascat – CISL prima, e successivamente anche la Filcams – CGIL, sottoscrivono un contratto nazionale che trasforma il lavoro domenicale da straordinario ad ordinario con una maggiorazione del 30%. Le aziende, praticamente indisturbate, iniziano a disdettare i contratti integrativi che prevedevano condizioni di miglior favore e ad inserire nei contratti individuali l’obbligatorietà del lavoro domenicale tutte le settimane e le clausole elastiche. Sarà infine il Governo Monti (sostenuto da Destra, Centro e PD) a consentire, con il “Decreto Salva Italia”, l’apertura selvaggia dei negozi, 365 giorni all’anno e 24 ore su 24.
LAVORARE NEI FESTIVI NAZIONALI E INFRASETTIMANALI NON E’ OBBLIGATORIO
Nonostante le possibili aperture 365 giorni all’anno, lavorare nelle festività nazionali e infrasettimanali non è obbligatorio. L’azienda non può obbligarti a lavorare neanche a fronte di esigenze produttive: lo dice chiaramente la Corte di Cassazione in varie sentenze (ultima fra tutte la n. 27948 del 23 novembre 2017). Inoltre, l’azienda non può obbligarti a lavorare neanche se:
- hai una clausola che ti impone il lavoro durante i festivi nel contratto di assunzione, dato che sarebbe una clausola nulla ai sensi della recente giurisprudenza;
- c’è un accordo sindacale che ti obbliga al lavoro festivo sottoscritto da sindacati complici: in tal caso basta non esservi iscritto o revocarne l’iscrizione, dato che quell’accordo (che peggiora una legge) non ha effetti su di te se non conferisci espressamente mandato agli aguzzini.
Sei tenuto a lavorare nei festivi nazionali e infrasettimanali solo se hai sottoscritto VOLONTARIAMENTE un accordo specifico con il tuo datore di lavoro (sentenza Corte Costituzionale 2241/2016 e 18887/2019). Qualora ti venisse proposto di firmare un accordo di questo tipo, sei però pienamente legittimato a rifiutarlo!
COME COMBATTERE CONCRETAMENTE IL TENTATIVO DI OBBLIGARTI A LAVORARE NEI FESTIVI? PROVIAMOCI CON DUE SEMPLICI MOSSE:
- Invia una lettera di questo tipo al tuo datore di lavoro:
<<Con la presente, sono a comunicarvi di non essere disponibile a prestare, durante la giornata festiva infrasettimanale e/o nazionale del ……/ ……../ 20…….., qualsivoglia attività lavorativa per Vs. conto, nonostante la presenza di una clausola nel mio contratto individuale di assunzione che preveda il lavoro festivo – clausola nulla ai sensi della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. (la parte in grassetto è solo per coloro che hanno l’obbligo del lavoro festivo inserito nel contratto di assunzione). Difatti, sono a ricordarVi che il diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in caso di festività (ai sensi dell’art. 2 della legge 260/1949 come interpretato dalla Suprema Corte) è pieno e ha carattere generale e vi diffido pertanto dal prendere qualsiasi provvedimento disciplinare nei miei confronti. Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento con l’assistenza della organizzazione sindacale a cui aderisco e conferisco mandato. Cordiali saluti. >>
- Iscriviti e organizzati con la FlaicaUniti – CUB, per tutelarti e per iniziare a sensibilizzare i tuoi colleghi/amici/conoscenti sul problema dello sfruttamento durante i festivi. Porta anche nel tuo negozio la voce e la piattaforma del sindacalismo alternativo, schierato sempre e solo nella difesa dei lavoratori, contro padroni e sindacati complici!